RELAZIONI ENERGETICHE COMUNALI

Cos’è la Relazione Energetica ex legge 10?

La relazione tecnico illustrativa sull’efficienza energetica degli edifici è un documento redatto dal progettista che si occupa della parte energetica dell’edificio.

La relazione energetica è un documento previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i., ed è comunemente conosciuta con il nome di “ex Legge 10”, in quanto già la Legge 10/91 la prevedeva; la relazione è obbligatoria per l’ottenimento del permesso di costruire.

Al suo interno, vi sono definiti i fattori tipologici e i dati tecnici e costruttivi dell’edificio, delle strutture e degli impianti, e le prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico da rispettare in fase di costruzione (isolamenti, ponti termici, rendimenti impianti, ecc.). Il documento fornisce quindi informazioni relative alle prestazioni ed al rendimento energetico del sistema edificio–impianti, considerando anche eventuali contributi provenienti da fonti rinnovabili.

La relazione tecnica è obbligatoria per tutti i lavori, che prevedono nuova costruzione (intesa anche come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti), o ristrutturazioni importanti di primo livello.

In questi casi le verifiche interessano tutti i componenti dell’involucro edilizio e degli impianti in esso contenuti e il progettista è tenuto a verificare che vengano rispettate tutti i “requisiti minimi” previsti dal D.M 26.06.2015. e i regolamenti regionali e comunali.

Anche nel caso di interventi parziali sull’edificio è necessario redigere una relazione tecnica “ex legge 10”, che però in questi casi andrà ad interessare solo le porzioni del fabbricato oggetto dell’intervento.

Stiamo parlando di interventi su porzioni di involucro (ristrutturazioni importanti di secondo livello) o su singoli elementi dell’edificio (interventi di riqualificazione energetica) che possono interessare l’involucro opaco o l’impianto termico.

Esistono delle deroghe alla stesura della relazione energetica?

Sì, infatti il Decreto Requisiti Minimi prevede che non sia necessario redigere questo documento nel caso di interventi ritenuti di bassa rilevanza dal punto di vista energetico.

Vediamo nel dettaglio i casi esclusi dall’obbligo:

  1. Interventi di ripristino dell’involucro edilizio, che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico, o rifacimento di porzioni di intonaco, che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  2. Gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti;
  3. Nel caso di sostituzione dei generatori di calore, di potenza nominale del focolare inferiore a 50 kW, gli obblighi di redigere la legge 10 sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore ( diverso vettore energetico o tecnologia di combustione).
  4. Nel caso di pompa di calore (climatizzatore o condizionatore) la relazione deve essere redatta in caso di potenza (o somme di potenza) superiore a 15 kW.

Infine troviamo il caso particolare della sostituzione di infissi; benché si tratti di un intervento che effettivamente interessa il contenimento energetico dell’edificio, il legislatore esonera dall’obbligo di redazione di relazione tecnica la quale può essere sostituita da dichiarazione dell’azienda esecutrice dell’intervento (produttore).

DIAGNOSI ENERGETICHE

In che cosa consiste la diagnosi energetica?   La diagnosi energetica è una procedura applicabile a qualsiasi tipo di edificio e serve a individuare gli interventi migliorativi (sia impiantistici che di isolamento) idonei alla riduzione dei consumi dell'immobile.

Sono soggetti all’obbligo di esecuzione della diagnosi energetica gli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell’involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato.

Stesso obbligo anche per gli edifici soggetti a progetti di ristrutturazioni di primo livello e anche per quelli di secondo livello nel caso di edifici con superficie utile di pavimento uguale o superiore a 2500 mq.

Sono soggetti all’obbligo dell’audit energetico gli edifici residenziali come evidenziato nell’’Articolo 5.3:"Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore di 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato deve essere redatta una diagnosi energetica dell’edificio che metta a confronto diverse soluzioni progettuali […]"

  1. Impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
  2. Impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
  3. Le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;
  4. Impianto centralizzato di cogenerazione;
  5. Stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014;
  6. Per gli edifici non residenziali, l’installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN15232.

L’obbligo riguarda anche i condomini.

CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

Il certificato energetico (APE) è un attestato - redatto da un tecnico abilitato tramite un sopralluogo all'immobile - che consente di avere tutte le informazioni su come è stato costruito un edificio sotto il profilo dell'isolamento termico e del consumo energetico.

Si tratta, secondo le normative vigenti, di un documento obbligatorio da fornire all'acquirente o all'affittuario in caso di compravendita immobiliare e per le locazioni di interi edifici. Copia dell'APE deve essere allegata al contratto.